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Regolamento

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Estratto del "Regolamento del Credito su Pegno"

Art. 20 - Norme generali per la vendita all’asta
Le aste vengono effettuate secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente Regolamento affisso nelle sedi del Monte e nella sala delle aste, nonché secondo le istruzioni impartite dai competenti Organi della Banca.
Art. 22 - Luogo e giorni di vendita
Le aste sono effettuate nel luogo, giorno ed ora fissati dall’apposito avviso degli incanti, affisso presso gli sportelli del Servizio Pegno e nel luogo di effettuazione dell’asta e divulgato con le modalità di cui agli articoli 48 e 49 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279.
Art. 27 - Norme sulle offerte
Le offerte possono essere orali oppure segrete (per iscritto). Le offerte orali di rilancio devono essere espresse a voce alta o con indicazioni ben visibili. Le offerte orali, compresa la prima, formulate durante lo svolgimento dell’asta pubblica, sono fissate, di norma, nella misura minima in aumento del 5% del prezzo base, salvo l’arrotondamento per eccesso o per difetto che potrà essere operato dal dipendente incaricato di dirigere l’asta a suo giudizio insindacabile, come pure quest’ultimo potrà accettare offerte inferiori alla suddetta percentuale.
Le offerte segrete per iscritto sono debbono essere di importo almeno pari al prezzo base d’asta aumentato del 5%. Le offerte stesse debbono essere depositate entro i termini fissati dalla Banca.
L’offerta segreta per iscritto deve essere redatta sull’apposito modulo fornito dalla Banca, secondo le indicazioni che ne assicurano, tra l’altro, l’assoluta segretezza; tale modulo contempla, inoltre, la esplicita accettazione delle norme del presente regolamento.
Le offerte segrete per iscritto contengono l’impegno, da parte dell’offerente, di effettuare un ulteriore rilancio in aumento dell’offerta più alta raggiunta in sede di licitazione verbale o di altra offerta segreta per iscritto sempreché non sia oltrepassata la somma massima che l’offerente deve indicare nell’offerta segreta per iscritto. Nel caso che, con tale ulteriore rilancio, venga oltrepassato tale limite, si riduce il rilancio stesso in modo da raggiungere esattamente la somma medesima indicata nell’offerta segreta per iscritto.
Le offerte segrete per iscritto, che non contengano uno soltanto degli elementi richiesti o dove uno di questi sia indicato in maniera errata o non chiara, vengono considerate nulle.
Parimenti vengono considerate nulle le offerte segrete per iscritto corredate da depositi cauzionali insufficienti.
Art. 28 - Depositi cauzionali
Non possono essere accettate offerte segrete per iscritto se l’offerente, contestualmente, non esegue un deposito cauzionale infruttifero in contanti nella misura stabilita dalla Banca e pubblicizzata a mezzo di appositi cartelli.
Tale deposito infruttifero:
a) in caso di aggiudicazione:
- viene imputato in conto del prezzo di aggiudicazione, al momento del pagamento del prezzo stesso;
- viene incamerato dalla Banca a titolo di penale qualora non venga pagato entro il terzo giorno feriale successivo a quello della vendita il prezzo di aggiudicazione;
b) in caso di mancata aggiudicazione:
- viene restituito a partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell’asta.
Art. 30 - Svolgimento delle aste
Le offerte sono enunciate al pubblico presente alla licitazione a mezzo di un incaricato dell’Istituto denominato Banditore. Esso potrà essere lo stesso Perito Stimatore di turno all’asta, anche se incaricato di dirigerla.
Il responsabile dell’asta, prima della licitazione, annuncia l’esistenza di eventuali offerte scritte segrete, specificandone il numero.
Il Banditore ad alta voce ripete il prezzo base e quello delle successive offerte.
Il Banditore chiude la gara orale ripetendo chiaramente per almeno due volte l’ultimo prezzo quindi, in presenza del pubblico, apre la busta o le buste contenenti le offerte segrete.
L’aggiudicazione ha luogo in favore di colui che ha offerto, oralmente o per iscritto, l’importo più elevato, rispettati gli scatti di maggiorazione di cui all’articolo 6 del presente Regolamento.
Qualora l’offerta o le offerte scritte risultassero uguali all’ultima offerta della gara orale, l’aggiudicazione avverrà a favore di quest’ultima.
In caso di due o più offerte scritte di importo uguale, prevale quella presentata prima cronologicamente.
La chiusura della gara orale e l’aggiudicazione sono indicate con apposito segnale.
Art. 32 - Proprietà della cosa venduta
La proprietà dell’oggetto viene acquisita soltanto a pagamento avvenuto del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta e delle imposte e tasse connesse.
Art. 33 - Pagamento
Il pagamento in valuta legale deve seguire immediatamente l’aggiudicazione.
In caso di mancato pagamento, l’oggetto viene rimesso nuovamente all’incanto.
Art. 34 - Consegna della cosa venduta
L’aggiudicatario deve ritirare gli oggetti contestualmente al pagamento, o comunque non oltre i due giorni lavorativi immediatamente successivi a quello di aggiudicazione, esibendo la ricevuta quietanzata dal cassiere.
In caso contrario è soggetto al pagamento di diritti di custodia nella misura stabilita dai competenti Organi della Banca.
Trascorso un anno dalla data di pagamento senza che gli oggetti siano stati ritirati, gli stessi sono rimessi all’incanto secondo le disposizioni dei competenti Organi della Banca.
Art. 35 - Reclami
L’aggiudicatario, dopo avere ritirato gli oggetti o le merci acquistati all’asta, non ha diritto di reclamare sulla qualità ancorché essenziale, sulla quantità e sullo stato di conservazione delle cose o delle merci acquistate.
Art. 36 - Consenso dell’acquirente
La partecipazione alle aste implica l’accettazione delle norme del presente Regolamento.
Art. 37 - Identificazione dell’acquirente
A fronte di ogni aggiudicazione viene rilasciata apposita ricevuta intestata all’acquirente previa identificazione.
Art. 41 - Richiesta di notizie
La Banca, salvo i casi previsti dalla legge, non è tenuta a comunicare i nomi degli acquirenti dei pegni venduti all’asta.



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